Lo psicologo in ambito forense, come consulente tecnico di parte (CTP) riveste un ruolo fondamentale a sostegno della valutazione di uno stato psicologico o del funzionamento di una persona oggetto di perizia.

In ambito civile “quando è necessario, il Giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”. Lo psicologo CTU  (Consulenza tecnica d’ufficio) è chiamato dal magistrato a compiere un esame della personalità del soggetto, delle sue capacità relazionali e genitoriali (art. 61 Cod. Proc. Civ).

Le parti, i genitori nei casi di separazione, possono farsi assistere da propri consulenti tecnici di fiducia nominando un proprio CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP). La dichiarazione di nomina, viene effettuata dall’avvocato che indica al Giudice il nome e il recapito del Consulente Tecnico di Parte prescelto.

Tale ruolo è riservato esclusivamente agli psicologi iscritto all’Ordine professionale. (Sentenza n. 767 del 5 giugno 2006 della Suprema Corte di Cassazione; declaratorie dei settori scientifico-di­sciplinari da M-PSI/01 fino a M-PSI/08 del Decreto Ministeriale del 4 ottobre 2000 del Ministero dell’Università e della Ricerca, presenti nei percorsi formativi universitari dello psicologo: classe 34 e 58/S di cui al DM 509/99 e classe L24 ed LM51 di cui al DM 270/04)

La nomina di un CTP (Consulente Tecnico di Parte) è utile per tre ordini di motivi.

  • per una funzione di controllo sulle operazioni peritali;
  • per svolgere una funzione più collaborativa con il CTU: il CTP infatti essendo un “tecnico” esperto può interagire positivamente con il CTU portando riflessioni nuove e magari alternative, delle quali il CTU potrà tenere conto. Il CTP, se lo ritiene e in accordo con il proprio cliente, produce, al termine della perizia, delle osservazioni che verranno inviate all’attenzione del Giudice tramite il CTU. Il Giudice così si troverà ad avere ancora più elementi utili per la sua decisione;
  • il CTP interagisce in più momenti con il proprio cliente svolgendo colloqui di riflessione e monitoraggio sull’andamento della perizia. Questa funzione di sostegno è fondamentale per la persona che si vede coinvolta in un procedimento approfondito e certamente complesso dal punto di vista procedurale, ma anche emotivo. Il CTP sarà presente durante tutte le operazioni peritali, avendo anche momenti di confronto con il CTU e gli eventuali altri CTP.

La determinazione del compenso al consulente di parte non viene stabilita dal Giudice, come accade per il CTU. Il CTP concorda con la parte tariffe professionali a vacazione (tariffa oraria)o a percentuale sul valore.