PDP, PEI, DSA, BES, cosa sono? Scopriamo di più su queste sigle!

Breve guida per genitori

A volte nei colloqui o nelle comunicazioni tra insegnanti e genitori sono citati tanti acronimi e termini specifici. Chiedere è sempre lecito, ma è molto facile fare confusione. Presentiamo una breve lista delle sigle più usate, complete di semplici spiegazioni e riferimenti legislativi, che potrebbero aiutare a fare chiarezza.

B.E.S Bisogni Educativi Speciali

Condizione in cui un alunno si può trovare (con continuità o per un certo periodo di tempo) per motivi diversi: fisici, biologici, fisiologici oppure psicologici e sociali.

Fanno parte della categoria di alunni con Bisogni Educativi Speciali:

  • Persone con disabilità;
  • Persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA), con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD) o con funzionamento cognitivo limite (o borderline);
  • Minori con altri bisogni educativi speciali, dovuti a svantaggi socioeconomici, linguistici e / o culturali.

È necessario che le scuole, una volta identificate queste caratteristiche negli studenti, offrano proposte educative adeguate e personalizzate.

Indicazioni e modalità organizzative per la didattica a favore di alunni con bisogni educativi speciali sono descritte nella direttiva emessa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 27 dicembre 2012: Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.

D. S. A. Disturbi Specifici di Apprendimento

Gruppo di disturbi del neuro-sviluppo che riguardano le capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente. Le persone con disturbi specifici di apprendimento hanno capacità intellettive adeguate, ma spesso incontrano numerosi ostacoli nello svolgimento di alcune attività della vita quotidiana, nella frequenza della scuola e nello studio.

Leggi anche: D.S.A. – Disturbi specifici di Apprendimento https://www.equipeinternamente.it/d-s-a-disturbi-specifici-dellapprendimento/

Il diritto allo studio degli studenti con DSA è tutelato dalla Legge numero 170 dell’8 ottobre 2010: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. Questa legge riconosce tra i disturbi specifici di apprendimento la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia. Successivamente il Ministero ha aggiunto le linee guida per il diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici di apprendimento in allegato al decreto attuativo numero 5669 del 12 luglio 2011.

La diagnosi e la certificazione di disturbo specifico di apprendimento vengono emesse dopo alcuni incontri di osservazione e valutazione del minore con un team di professionisti appositamente formati (equipe autorizzate dalle Agenzie di Tutela e Salute – ATS – a effettuare la prima certificazione diagnostica di DSA valida ai fini scolastici).

P. D. P. Piano Didattico Personalizzato

È il documento che sancisce l’accordo tra gli insegnanti e la famiglia dell’allievo con disturbi specifici di apprendimento o altri bisogni educativi speciali. Rappresenta un progetto educativo che ha come fine ultimo l’autonomia e il successo scolastico dello studente. Al suo interno sono programmati gli interventi didattici personalizzati (per esempio privilegiare l’apprendimento basato su esperienze concrete oppure utilizzare schemi, riassunti o mappe concettuali), le misure dispensative (per esempio allo studente non verrà chiesto di leggere ad alta voce, di scrivere in corsivo o di prendere appunti) e gli strumenti compensativi a disposizione (per esempio la tavola pitagorica o alcuni programmi del computer). Viene solitamente redatto dal gruppo degli insegnanti sulla base delle fragilità osservate in classe. In caso di persona con disturbo specifico di apprendimento le attività programmate devono essere in accordo con le indicazioni presenti nella certificazione.

Il piano didattico personalizzato è previsto dalla legge numero 170 dell’8 ottobre 2010: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. Successivamente l’applicazione del piano didattico personalizzato è stata estesa anche agli altri studenti con bisogni educativi speciali attraverso la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012: Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.

La circolare numero 8 del 6 marzo 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali, anno scolastico 2013 / 2014 – chiarimenti – conferma che le istituzioni scolastiche possono compilare piani didattici personalizzati anche per gli studenti con difficoltà non definite da diagnosi o certificazioni.

P. E. I. Piano Educativo Individualizzato

È il documento che programma gli interventi integrati a favore dell’alunno con disabilità. L’obiettivo del piano educativo individualizzato è garantire l’educazione, l’istruzione e l’integrazione scolastica attraverso lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Il piano educativo individualizzato viene redatto dalla scuola e dai servizi sociosanitari che hanno in carico il minore con la collaborazione della famiglia.

Gli interventi previsti dal piano educativo individualizzato mettono in atto i contenuti dell’articolo 12 – Diritto all’educazione e all’istruzione – della legge numero 104 del 5 febbraio 1992: Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap.

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